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- mercoled? 04 novembre 15

IL PASSAPORTO

All'estero col cane: regolarizzarlo col Passaporto

ecco come si presenta il Passaporto per animali o più comunemente chiamato  Petpassport



 
Viene rilasciato dal Servizio veterinario Asl competente di zona dopo verifica sul cane dell'applicazione del microchip e delle vaccinazioni obbligatorie.Il veterinario curante deve certificare di avere inoculato il vaccino antirabbico o gli altri trattamenti  entro i termini previsti dall'espatrio richiesti dal Paese ospitante

 

 

Procedure per la certificazione di espatrio dei cani
A decorrere dal 3 luglio 2004, data di applicazione del regolamento CE n. 998/2003, è previsto che i cani, gatti e furetti destinati alla movimentazione ai fini non commerciali, siano scortati da un passaporto conforme al modello previsto dalla Decisione 2003/803/CE.
Il passaporto viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell'ASL

 

all'interno del passaporto per animali da compagnia è prevista la descrizione del cane con i suoi dati anagrafici,ovvero il N°di riconoscimento con cui é iscritto all'anagrafe canina Nazionale(foto non obbligatoria), la residenza del proprietario e i trattamenti sanitari effettuati

 

Modalità di rilascio del passaporto
Per i cani. Il passaporto viene rilasciato dall'ASL su richiesta del proprietario per esigenze di espatrio e previa verifica della iscrizione del cane nella anagrafe regionale. Il numero del passaporto e la data del rilascio devono essere registrati nell'anagrafe regionale ad integrazione dei dati anagrafici esistenti.

Disposizioni relative ai movimenti tra Stati Membri
Dal 3 luglio 2004, in occasione di movimenti tra Stati Membri, cani, gatti e furetti devono essere identificati, registrati in anagrafe e muniti di passaporto rilasciato dai Servizi veterinari dell'ASL, attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità effettuata da non oltre 12 mesi.
Le vaccinazioni antirabbiche:
-se eseguite anteriormente al rilascio del passaporto dovranno essere registrate sullo stesso direttamente dalla ASL, previa verifica della certificazione di vaccinazione e conservazione agli atti della relativa copia.
-se eseguite dopo il rilascio del passaporto, potranno essere registrate direttamente sullo stesso a cura del veterinario che le ha eseguite.
Cani, gatti e furetti di età inferiore a 3 mesi possono essere movimentati, anche se non vaccinati, muniti di passaporto e purchè abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici oppure che siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.
L'introduzione di cani, e gatti in Svezia, Regno Unito e Irlanda, fino al 3 luglio 2009, è inoltre subordinata a:
-identificazione esclusivamente elettronica (microchip);
-titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia;
-trattamenti contro l'echinococco e le zecche.
Fino al 3 luglio 2009 cani e gatti di età inferiore a 3 mesi non possono essere oggetto di movimentazioni verso Svezia, regno Unito e Irlanda.
Disposizioni relative ai movimenti da Paesi Terzi
Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti dai Paesi Europei elencati in Allegato II, parte B, sezione 2 (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Vaticano) del Regolamento CE n. 998/2003 o da paesi Terzi Allegato II, parte C devono essere:
- identificati con tatuaggio leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip;
- -muniti di passaporto attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità;
- in deroga a quanto sopra i movimenti tra San Marino, Vaticano e Italia potranno continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti.

Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti da altri Paesi Terzi devono essere:
- identificati mediante tatuaggio leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip;
- essere stati oggetto di titolazione di anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia pari ad almeno 0.5 UI/ml, effettuata almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento. L'attesa dei tre mesi non si applica per cani, gatti e furetti nel caso di reintroduzione. La titolazione non si rende necessaria sugli animali vaccinati ad intervalli previsti e già sottoposti a titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia.
-  Accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, conforme al modello prevista dalla decisione 200/203/CE, oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle predette disposizioni.

 

ALL’ESTERO CON I PROPRI ANIMALI DA COMPAGNIA

 

 

IL PASSAPORTO

 

 

L’Unione Europea, con lo scopo di armonizzare il controllo dei rischi sanitari legati alla circolazione degli animali da compagnia al seguito del viaggiatore, ha emanato il Regolamento 998/2003 introducendo, per gli spostamenti all’estero di cani, gatti e furetti, un  documento che riporta i dati anagrafici e sanitari dell’animale : il “PASSAPORTO”.

 

Il passaporto riguarda solo tali animali che devono essere identificati tramite microchip o tatuati (cani identificati fino all’ottobre 2004), ed iscritti all’anagrafe regionale

 

 

MODALITA’ DI RILASCIO DEL PASSAPORTO

 

Il passaporto viene rilasciato esclusivamente dal Servizio Veterinario dell’ASL. Il proprietario deve chiederne il rilascio tramite la compilazione di apposito modulo presso il distretto ASL competente per il Comune di residenza.Solitamente il modulo è scaricabile anche dal sito ASL.  Contattando il Servizio Veterinario nelle sedi preposte è possibile ottenere indicazioni e prenotazioni per la verifica dell’identificazione e il controllo clinico obbligatori per il rilascio del passaporto.

REQUISITI INDISPENSABILI AL RILASCIO DEL PASSAPORTO

 

Destinazione Paesi Unione Europea:

-          l’animale deve essere identificato ufficialmente ed iscritto all’anagrafe;

-          l’animale deve essere vaccinato contro la rabbia (da più di 20 giorni e da non oltre 11 mesi)

 

inoltre, per Regno Unito, Irlanda, Svezia :

-          l’animale deve essere sottoposto ad un test sierologico di titolazione di anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia effettuato almeno 30 gg. Dopo la vaccinazione e 6 mesi prima dello spostamento per Irlanda e Gran Bretagna, e 120 giorni dopo la vaccinazione per la Svezia (test effettuato presso I.Z.S. di Padova e Perugia)

-          l’animale deve essere stato trattato contro le zecche e contro l’Echinococco.

 

Destinazione Paesi Terzi (extra Unione Europea):

-          esame clinico dell’animale (per alcuni Paesi)

-          “legalizzazione” del passaporto

-          altri requisiti, che variano secondo la Nazione di destinazione, devono essere verificati con la competente Ambasciata.

 

MOVIMENTAZIONE INTRACOMUNITARIA DI CANI, GATTI E FURETTI DI ETA’ INFERIORE AI TRE MESI

 

Il Regolamento 998/2003/CE prevede che i singoli Stati membri possano autorizzare la movimentazione di cani, gatti e furetti al di sotto dei tre mesi purchè nel rispetto di precisi requisiti; a tal proposito il Ministero della Salute ha stabilito il divieto di introduzione in Italia di cani, gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi. Per l’espatrio di tali animali è consigliabile contattare le Ambasciate dei singoli Stati di destinazione.

 

REINTRODUZIONE IN ITALIA DI CANI, GATTI E FURETTI AL SEGUITO DEI VIAGGIATORI DAI PAESI TERZI

 

La reintroduzione dai Paesi terzi non inclusi nell’Allegato II del Regolamento 998/2003/CE,di animali da compagnia al seguito di viaggiatori, sono consentite solo se gli animali sono stati sottoposti ad un prelievo per titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia, almeno 30 gg. Dopo la vaccinazione.

Considerando che la titolazione anticorpale deve essere eseguita presso uno dei Laboratori riconosciuti dalla Commissione Europea, le cui sedi spesso non risiedono in Paesi terzi, e che se il prelievo non viene eseguito prima della partenza dall’Italia deve essere effettuato almeno 3 mesi prima della reintroduzione dai Paesi terzi, è sicuramente utile che i proprietari valutino l’opportunità, qualora gli stessi non possano ragionevolmente escludere per il futuro eventuali viaggi all’estero, di fare eseguire in Italia, per gli animali, le prove di laboratorio riguardanti la titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia le quali, debitamente attestate, con esiti favorevoli nei passaporti, permetteranno la reintroduzione in Italia degli animali evitando ogni possibile insorgenza di problemi e difficoltà.



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