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Legge
- gioved� 20 novembre 08

CUCCIOLO MUORE PER GASTROENTERITE:RESPONSABILIT� LEGALI(CONSULENZE LEGALI)


Buongiorno Avvocato,

Le scrivo per sottoporle un problema capitatoci  quasi 2 anni fa

Ho acquistato un cucciolo in un negozio dove mi hanno fatto firmare un contratto in cui mi davano una garanzia sanitaria per il cane di 15 giorni oltre ai quali io non avrei avuto più nulla a pretendere.Ingenuamente l’ho firmato anche perché il cucciolo mi sembrava perfettamente in salute

(continua)



A casa tutto bene, l’ho portato dal veterinario che gli ha fatto il vaccino di richiamo e che per la verità lo ha trovato in buona salute e bello.Purtroppo però dopo circa venti giorni ha iniziato a star male con vomito e dissenteria mista a sangue.Prontamente l’ho portato dal veterinario che ha diagnosticato una gastroenterite infettiva che a sua detta probabilmente era già in incubazione quando l’ho portato a casa e che poi si è manifestata.Naturalmente il mio cucciolo dopo 2 giorni di sofferenza e fra i pianti della famiglia(ho due bambini piccoli) è deceduto.Furiosa sono tornata al negozio e ho minacciato querele e denunce se non fossi stata rimborsata del cucciolo e delle spese sostenute(quasi altri 400€ di veterinario e 2 notti di clinica!)

Il proprietario del negozio mi ha detto con aria beffarda di andare pure a fare quello che volevo e mi ha messo davanti il contratto firmato:secondo lui non avevo nessun diritto…

Ormai sono passati due anni e nel frattempo abbiamo acquistato un altro cane ( in un allevamento amatoriale questa volta)che oggi è uno splendido sano compagno.

Mi è rimasto però il dubbio di non aver fatto tutto per dare giustizia al mio povero cucciolo ucciso dalle leggi di mercato e da persone senza scrupoli e morale

Avrei potuto rivalermi in qualche modo?

Scrivo solo ora perche in questo portale ho letto di casi analoghi al mio, di persone che terrorizzate di entrare in meandri legali e relative spese senza fine lasciano correre così che la storia si ripeta all’infinito ai danni di questi poveri esserini

Grazie per una risposta,una qualsiasi

Federica M.-Bologna

 

RISPONDE Avv.M.CUCCIATTI

A onor del vero, per dare una risposta precisa bisognerebbe poter leggere il contratto che le hanno fatto firmare.

In ogni caso, la signora fa riferimento ad una malattia ben precisa, cioè una gastroenterite infettiva.

 

La Suprema Corte ha avuto modo di affermare, analizzando l'art. 1496 c.c. (dettato in tema di compravendita di animali), che la malattia infettiva, di cui l'animale sia affetto, configura la mancanza, nell'oggetto del contratto, dei requisiti dettati dall'art. 1346 c.c. (secondo il quale l'oggetto del contratto deve essere  possibile, lecito, determinato o determinabile), con la consequenziale nullità del contratto, a sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. (così Cass. 29.7.1981 n° 4221, vedi C. Ruperto, La giurisprudenza sul c.c., Milano, 2005, Libro IV, Tomo V, pag. 3139).

 

Però questa decisione vale nel caso di malattie infettive c.d. diffusive, menzionate nel Regolamento veterinario (DPR 320 / 1954).

 

Nel caso di malattie infettive non diffusive, il contratto non è nullo, ma è comunque risolvibile per inadempimento del venditore.

 

Lo afferma Cass. 17.10.1970, n° 1113 (riportata dall'opera sopra menzionata, pagg. 3140-3141), nel caso di un suinetto affetto da gastroenterite inefttiva di tipo secondario, che ne ha poi determinato la morte (e sembra proprio il caso del nostro sfortunato cagnolino...).

 

In tal caso - sostiene la Corte - si tratta di consegna di aliud pro alio, e pertanto compete al compratore l'azione generale di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.

 

Ora, laddove si abbia consegna di aliud pro alio, l'azione di risoluzione è svincolata dai più brevi termini di prescrizione e decadenza delle semplici azioni fondate sui vizi della cosa venduta (coma l'azione redibitoria).

 

Quindi, in via teorica, la signora Federica potrebbe ancora proporre la relativa azione.

 

Va detto però che a due anni di distanza si aprono grossi problemi di ordine probatorio (perchè non basta aver ragione: occorre anche avere ancora elementi tali da poterlo dimostrare, dato che l'onere probatorio grava su chi agisce in giudizio).

 

Dal punto di vista penalistico, se il venditore sa che l'animale è gravemente malato e, ciò nonostante, lo vende ugualmente, rassicurando il compratore sulla bontà dell'acquisto fatto, potrebbe configurarsi un'ipotesi di frode in commercio (art. 515 c.p.).

 

Poichè il reato de quo è perseguibile d'ufficio, e non a querela di parte, anche qui, in teoria, si potrebbe procedere con la relativa denuncia.

 

Tuttavia occorre sempre tenere presente che se, a distanza di tempo, le prove non sussistono più, si correrà il richio di essere, a nostra volta, denunciati per calunnia.

Quindi si deve consigliare la massima prudenza nel valutare il materiale probatorio ancora disponibile.

 

Spero di essere stato sufficientemente esaustivo e porgo cordiali saluti.

 

Avv. Marco Cucciatti 

 

 



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